Si rappresenta che nel Paragrafo 5 “Soggetti ammissibili (requisiti di ammissione)" del Bando per l’individuazione di imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare per la realizzazione del Progetto PhD – “Cibo e sviluppo sostenibile" F.A.I. LAB, al punto 2) “Società di persone e di capitali iscritte presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile", devono intendersi aggiunte anche le ditte o imprese individuali iscritte presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile
Esclusivamente per i soggetti indicati al punto 3) del paragrafo 5 “Soggetti ammissibili” del Bando “FAI Lab – Imprese”, che non abbiano l’obbligo di iscrizione al Registro Imprese ma unicamente al REA, il certificato camerale riportante l’iscrizione e i dati dell’ente, rilasciato in data non antecedente a 6 mesi, sostituisce la visura camerale. Per gli altri soggetti indicati ai punti 1 ) e 2) dello stesso paragrafo 5, che hanno l’obbligo di iscrizione al Registro Imprese il documento da inserire ai fini della candidatura resta la visura camerale
D: Al momento della scadenza del bando avrò terminato il percorso di dottorato, ma conseguirò il titolo di dottore di ricerca in una data successiva. Posso comunque candidarmi?
R: Il titolo di Dottore di ricerca deve essere acquisito entro la data di scadenza del Bando. Ai fini della candidatura i dottori di ricerca dichiareranno di essere in possesso del titolo nella “Domanda di partecipazione” che dovranno caricare online, utilizzando il modello disponibile sulla piattaforma, debitamente compilata e firmata, allegando il documento di identità (si veda il punto “4 – Modalità e termini per la presentazione delle candidature” del Bando per la candidatura di dottori di ricerca in imprese nell’ambito del Progetto PhD – “Cibo e sviluppo sostenibile” F.A.I. LAB). Ai candidati assunti con contratti cofinanziati dal progetto potrà essere richiesta la documentazione attestante il possesso del titolo e la data di conseguimento. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili ai sensi di legge.”